
PULSANTIERA
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LO STATUTO DEL CENTRO PADRE NOSTRODENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Art. 1: E' costituita l'Associazione denominata "Centro di Accoglienza Padre Nostro - Onlus" che ha carattere nazionale e internazionale. Art. 2: L'Associazione ha sede in Palermo, Via Brancaccio, 461. Il Direttivo, ha la facoltà di istituire, su tutto il territorio nazionale e internazionale, altre sedi secondarie e rappresentanze. Art. 3: L'associazione ha durata indeterminata. L'Assemblea degli associati ne delibera lo scioglimento secondo l'art. 21 C.C.
SCOPI
Art. 4: L'Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante prestazione di servizi da rendere non nei confronti dei soci, associati o partecipanti, ma dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.
Art. 5: L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate all'art. 4, ad eccezione delle seguenti attività direttamente connesse a quelle di cui al detto art. 4, e precisamente:
Art. 6: L’Associazione può avvalersi, per realizzare i suoi scopi, anche del volontariato e anche di obiettori di coscienza in servizio civile. Art. 7: Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione potrà usufruire di contributi di Enti Pubblici e Privati e di singole persone. Potrà stipulare delle convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni locali e nazionali, movimenti, cooperative; potrà, inoltre, rendersi promotrice della costituzione di comitati, centri, cooperative e altre tecnicamente e specificatamente idonei secondo il diritto positivo vigente. PATRIMONIO
Art. 8: Il Patrimonio è costituito da:
a) contributi degli associati nelle misure previste dal Consiglio Direttivo; art. 9: E' fatto divieto di distribuire, in modo anche indiretto, utili ed avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre "onlus" che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. SOCI
Art. 10: Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone che partecipano personalmente alla vita dell'Associazione fornendo un contributo fattivo di risorse di lavoro e di idee per il raggiungimento degli scopi sociali. Possono fare parte dell'Associazione in qualità di soci le persone che verranno ammesse dal Consiglio Direttivo in base alle qualità morali ed umane.
Art. 11: I soci, al solo fine della individuazione dei loro compiti, vengono così distinti: Art. 12: tutti gli operatori che, a qualsiasi titolo, prestano il loro servizio al Centro, annualmente presenteranno una relazione sintetica e propositiva sulle attività svolte in modo da offrire un contributo specifico per la futura programmazione. AMMISSIONE - RECESSO - ESCLUSIONE Art. 13: Le domande di ammissione devono essere presentate al Consiglio Direttivo, il quale decide in merito con insindacabile giudizio.il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo per i soci deve essere versato all'atto dell'ammissione all'Associazione; Art. 14: Il socio può recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno tre mesi;
Art. 15: L'esclusione del socio è proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea dei soci per gravi inadempienze ai principi e alle norme del presente statuto. Art. 16: Il socio receduto o escluso o che abbia comunque cessato di far parte dell'Associazione non può richiedere i contributi versati al fondo comune, nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. DISCIPLINA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO Art. 17: Vige disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Specificatamente:
AFFILIAZIONI Art. 18: possono aderire all'Associazione Circoli, Associazioni, Fondazioni, Gruppi di interesse che intendano contribuire alle finalità sopra enunciate.le organizzazioni di cui sopra aderiscono all'associazione tramite il certificato di affiliazione. Art. 19: le quote di affiliazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Art. 20: ogni organizzazione affiliata conserva la propria autonomia giuridica amministrativa e patrimoniale. Art. 21: Le organizzazioni affiliate mettono operativamente in comune risorse organizzative, progettuali e finanziarie per qualificare ulteriormente le rispettive attività, per realizzare iniziative comuni, per consolidare e sviluppare la rete associativa esistente, per attuare a livello locale le linee d'intervento dell'Associazione, per esprimere una capacità di proposta unitaria nei confronti delle istituzioni e delle altre organizzazioni presenti nel territorio. Art. 22: Al Consiglio Direttivo è demandato il compito di realizzare un regolamento per coordinare i vari soggetti affiliati e presentarlo per l'approvazione dell'Assemblea dei Soci. ORGANI SOCIALI Art. 23: Sono organi dell'Associazione:
ASSEMBLEA DEI SOCI Art. 24: L'Assemblea dei soci rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli associati ancorchè non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnative devono essere proposte ai sensi e nei termini di legge.L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e per l'approvazione del programma annuale. L'Assemblea Straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando il Direttivo lo ritenga opportuno.
Art. 25: L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere fatte a cura del Direttivo mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Art. 27: Hanno diritto di intervenire all'Assemblea solo i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno un mese prima di quello fissato per l'Assemblea e risultino in regola con il pagamento delle quote sociali.
Art. 28: L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice-Presidente. in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il presidente. il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se è il caso, due scrutatori tra i soci.
Art. 29: L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. IL CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 30: Il Consiglio Direttivo è composto da sei persone, scelte dall'Assemblea dei Soci, alle quali verranno attribuite le seguenti cariche: Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, Segretario, Responsabile ed Assistente Sociale.Art. 31: Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rielegibile. Può nominare, inoltre, tra i suoi membri un amministratore delegato, fissandone i relativi poteri. Il Consiglio può nominare procuratori e direttori tecnici, consulenti e professionisti anche estranei al Consiglio, per determinati atti, categorie di atti o funzioni, fissandone i compensi.
Art. 32: Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ha facoltà di compiere tutti quegli atti che ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi quegli atti che la legge e lo statuto riservano tassativamente all'Assemblea.
Art. 34: Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con la comunicazione dell'ordine del giorno, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Art. 35: Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. IL PRESIDENTE Art. 36: Il Presidente è nominato dall'Assemblea, in deroga a quanto previsto dall'art. 29 del presente statuto, con voto favorevole dei 2/3 dei presenti al primo scrutinio e con la maggioranza dei presenti al secondo scrutinio.
Art. 37: Al Presidente dell'Associazione spetta, con firma sociale libera, la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte a terzi in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze, ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. IL VICE-PRESIDENTE Art. 38: Il Vice-Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente nei casi indicati nel superiore articolo.
Art. 39: Il Tesoriere predispone entro il trenta marzo di ogni anno i balanci consuntivi e preventivi e li sottopone all'approvazione del Direttivo e dell'Assemblea ordinaria dei soci. Art. 40: Il segretario esegue gli atti del Consiglio Direttivo; cura e redige i verbali delle sue sedute. Art. 41: Il Responsabile coordina tutte le attività socio-pastorali del Centro, in unità di intenti con il Presidente del Direttivo, per realizzare insieme un lavoro di promozione umana e cristiana specialmente dei più emarginati. Art. 42: L'Assistente Sociale deve essere in pssesso di idonea qualifica professionale. L'Assistente Sociale è una figura professionale indispensabile ad assolvere i compiti istituzionali e sociali del Centro. Esso viene a configurarsi, in concomitanza con la figura del Responsabile, come organo di coordinamento delle attività e della programmazione del Centro. Ad esso spettano le responsabilità e la direzione dei servizi sociali del Centro secondo le linee dettate dal Consiglio Direttivo. COLLEGGIO DEI SINDACI Art. 43: Il Colleggio dei Sindaci è composto da tre membri: un Presidente e due Sindaci. urano in carica tre anni e sono rieleggibili. Vengono nominati dall'Assemblea dei Soci. Possono essere anche non soci purchè abbiano competenza amministrativa. Hanno il compito di controllare l'andamento amministrativo, la leggittimità delle operazioni e la loro corrispondenza ai deliberati degli organismi.COLLEGGIO DEI GARANTI Art. 44: Il Colleggio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni.E' composto da tre soci che non siano membri di alcun organismo dirigente dell'Associazione; possono essere anche non soci purchè qualificati nel campo del diritto. Ha il compito di istruire, discutere e decidere sui ricorsi presentati dai soci e dai soggetti affiliati, contro presunte violazioni dello statuto e dei regolamenti, nonchè dirimere le controversie e i conflitti tra le associazioni affiliate e gli organismi della sede. SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO Art. 45: Quando l'Assemblea degli associati dichiara lo scioglimento dell'associazione, con una votazione favorevole di 3/4 dei soci presenti all'Assemblea, nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.Art. 46: In caso di scioglimento per qualunque causa vi è obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 47: E' obbligatorio l'uso della denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo ONLUS.Art. 48: Per quanto non compreso nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia, nonchè le norme fiscali - tempo per tempo - vigenti. |
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La data di oggi 03/09/2010 |
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