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Centro di Accoglienza Padre Nostro - ETS
Fondato dal Beato Giuseppe Puglisi il 16 luglio 1991. Eretto in ente morale con D.M. del 22.09.1999
Centro di Accoglienza Padre Nostro Onlus

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  1. Con offerte consegnate direttamente presso la sede legale di Via Brancaccio n. 210 - 90124 Palermo;

  2. Con offerte inviate a mezzo conto corrente postale - n° 12056966 intestato a Ass. Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS;

  3. Con offerte inviate a mezzo bonifico postale – CODICE IBAN: IT 96 Q 07601 04600 000012056966 presso Poste Italiane, scrivendo nella causale: "Erogazioni liberali rese a favore di Onlus ai sensi e per gli effetti della Legge 460/97 Art. 13";

  4. A mezzo bonifico bancario, intestato a Ass. Centro di Accoglienza Padre Nostro Onlus alle seguenti coordinate bancarie:
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    CODICE IBAN: IT 32 B 01030 04616 000001405755 presso Banca Monte dei Paschi di Siena; scrivendo nella causale: "Erogazioni liberali rese a favore di Onlus ai sensi e per gli effetti della Legge 460/97 Art. 13";
    CODICE IBAN: IT21 K030 6909 6061 0000 0190 900 presso Intesa Sanpaolo  (Codice BIC SWIFT BCITITMM);
    CODICE IBAN: IT 54 K 05034 04600 000000004519 presso Banca Popolare di Milano.

  5. Donandoci il 5 x 1000 attraverso la dichiarazione dei redditi (C.F.: 97112590829);

  6. Donando una Borsa di Studio;

  7. Organizzando momenti per far conoscere il Centro;

  8. Tramite legati o testamenti.

AGEVOLAZIONI FISCALI

DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 03.07.2017

Art. 83. Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. 

L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare

Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.

3. Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

4. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

Ai fini della deducibilità e detrazione dell’erogazione è necessario indicare nella causale il Codice fiscale del soggetto donatore.

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